Art. 3.

      1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale, sia penale che civile e amministrativo, e può richiedere, per l'espletamento dei propri lavori, la collaborazione di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di propria scelta.
      2. La Commissione può avvalersi delle risultanze di altre indagini, sia penali che amministrative, già acquisite, nonché di ogni altro mezzo di accertamento.
      3. Per i segreti di Stato, d'ufficio e professionale si applicano le norme vigenti.